Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale
CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
CAPO VI - Norme comuni
CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna
CAPO VIII - Norme particolari
CAPO I - Razionalizzazione della rete scolastica
CAPO II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica
CAPO III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per non vedenti
Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
CAPO IV - Formazione delle classi e delle sezioni
CAPO V - Calendario scolastico
TITOLO III - REGIONI
CAPO I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative
CAPO II - Formazione professionale e sistema scolastico
Art. 82 - Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
TITOLO IV - EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I - LA SCUOLA MATERNA STATALE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna
TITOLO II - L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CAPO I - Obbligo scolastico
CAPO II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
CAPO III - Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo
TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
CAPO II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno
CAPO III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
CAPO IV - Itinerario scolastico
CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici
Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni
Art. 160 - Contributi dello StatoCAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
CAPO II - Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno
CAPO III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
CAPO IV - Itinerario scolastico
CAPO V - Libri di testo
CAPO VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici
Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
TITOLO V - ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
CAPO I - Finalità ed ordinamento
Art. 191 - Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
CAPO II - Carriera scolastica degli alunni
CAPO III - Esami finali
CAPO IV - Norme comuni a vari tipi di esame
CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
CAPO VI - Istituzioni educative
CAPO VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare
TITOLO VI - ISTRUZIONE ARTISTICA
CAPO I - Accademie di belle arti
CAPO II - Istituti superiori per le industrie artistiche
CAPO III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica
Sezione II - Accademia nazionale di danza
CAPO IV - Conservatori di musica
CAPO V - Alunni, esami e tasse
CAPO VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
CAPO VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica
CAPO VIII - Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione I - Ruoli e organici
Sezione II - Reclutamento
TITOLO VII - NORME COMUNI
CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa
Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale
Sezione V - Norme finali
CAPO II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose
Sezione I - Insegnamento della religione cattolica
Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
CAPO IV - Alunni in particolari condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
Art. 312 - Principi generali
Art. 313 - Soggetti aventi diritto
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione
Art. 315 - Integrazione scolastica
Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esameParagrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
Art. 324 - Scuole con particolari finalitàParagrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti
Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio
Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze
CAPO V - Norme sul diritto allo studio
CAPO VI - Disciplina degli alunni
CAPO VII - Norme particolari in materia di programmi
Art. 329 - Insegnamenti di discipline applicate alla pesca
Art. 330 - Educazione stradaleTITOLO VIII - ISTRUZIONE NON STATALE
CAPO I - Scuola materna
CAPO II - Istruzione elementare
CAPO III - Istruzione secondaria
CAPO IV - Istituti musicali e scuola di musica
CAPO V - Scuole di danza
CAPO VI - Accademie di belle arti
TITOLO IX - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI
CAPO I-Riconoscimento dei titoli di studio
CAPO II - Scambi culturali
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395 - Funzione docente
Art. 396 - Funzione direttiva
Art. 397 - Funzione ispettivaCAPO II - Reclutamento
Sezione I - Norme generali
Sezione II - Reclutamento del personale docente ed educativo
Sezione III - Reclutamento del personale direttivo
Sezione IV - Reclutamento del personale ispettivo
Sezione V - Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano
Paragrafo I - Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Paragrafo II - Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento
Paragrafo III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine
Sezione VI - Norme sulle commissioni di concorso
Sezione VII - Nomine in ruolo
Sezione VIII - Organici
CAPO III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
Sezione II - Utilizzazione ed esoneri
Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo I - Norme generali
Art. 460 - Trasferimenti a domanda e d'ufficio
Art. 461 - Norme proceduraliParagrafo II - Mobilità a domanda
Paragrafo III - Mobilità d'ufficio
Paragrafo IV - Passaggi
Paragrafo V - Assegnazioni provvisorie
Art. 475 - Assegnazioni provvisorie di sede
Art. 476 - Organo competenteParagrafo VI - Disposizioni particolari
Paragrafo VII - Contenzioso amministrativo
Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Sezione V - Doveri
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
CAPO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione
Sezione I - Cessazioni
Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Sezione III - Norme finali
Art. 517 - Applicabilità
Art. 518 - Collocamento fuori ruolo
Art. 519 - Regioni a statuto specialeCAPO VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione I - Supplenze
Sezione II - Contenzioso amministrativo
Art. 524 - Ricorsi
Art. 525 - Commissione per i ricorsiSezione III - Retribuzione ed assenze
Sezione IV - Disciplina
Sezione V - Norma finale e di rinvio
TITOLO II - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
CAPO I - Aree funzionali - ruoli
CAPO II - Reclutamento
CAPO III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
Sezione II - Mobilità
Sezione III - Riconoscimento dei servizi
Sezione IV - Orario
Art. 571 - Orario di servizio
Art. 572 - Tempo parzialeSezione V - Disposizioni particolari
CAPO IV - Disciplina
CAPO V - Utilizzazione e dimissioni
Art. 579 - Utilizzazione in altri compiti o funzioni
Art. 580 - DimissioniTITOLO III - PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO
TITOLO IV - NORME COMUNI AL PERSONALE
CAPO I - Diritti sindacali
CAPO II - Trattamento di quiescenza e previdenza
CAPO III - Trattamento di servizio
TITOLO V - VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO
CAPO I - Norma finale
Art. 603 - Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico
Art. 604 - Rinvio
PARTE IV - ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE
TITOLO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE
TITOLO II - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PARTE V - SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
TITOLO I - ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO
CAPO I - Disposizioni generali
CAPO II - Scuole ed istituzioni educative statali
CAPO III - Scuole non statali
CAPO IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
TITOLO II - PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
CAPO I - Destinazione all'estero
CAPO II - Situazioni particolari
CAPO III - Trattamento giuridico ed economico
Tabella n. 1
Tabella n. 2
Tabella n. 3
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO II - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO
CAPO I - Razionalizzazione della rete scolastica
Art. 51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità
scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e
modalità per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di
razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti
intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni
frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni
in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale
considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti.
In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli
alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone
definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con
specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi
in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e
nelle piccole isole.
4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale
ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri:
almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di
scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie;
almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve
essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità
scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle
cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di
istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni
montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi
di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che,
ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono
ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il
provveditore agli studi e gli enti interessati.
Art. 52 - Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative
1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche
la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che
accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.
2 Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51.
CAPO II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica
Art. 53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie
superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme
degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di
priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme
le competenze dei consigli scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro.
Art. 54 - Istituzione delle scuole materne
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il
piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su
motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli
scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del
provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole
sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di
bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata
urbanizzazione.
Art. 55 - Istituzione delle scuole elementari
1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli
studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del
provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha
sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della
popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo
sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul
territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico
dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale
previsto dall'articolo 51 .
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a
venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di
montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la
possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito
in 5000 posti.
Art. 56 - Istituzione delle scuole medie
1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in
frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee
comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, né possa
organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con quello degli interni e con quello del tesoro, promuove
iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria,
sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreché vi
siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.
Art. 57 - Istituzione dei ginnasi - licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 58 - Istituzione delle scuole magistrali
1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Art. 59 - Istituzione degli istituti tecnici
1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro
e con gli altri Ministri eventualmente interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la
istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti
locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo
stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per
l'erario, un convitto annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalità e ordinamenti speciali
determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le
materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che
saranno rilasciati.
Art. 60 - Istituzione degli istituti professionali
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita
l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la
istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti
locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo
stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per
l'erario, un convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli
alunni, i diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni
all'ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
Art. 61 - Istituzione degli istituti d'arte
1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che
compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da
affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per
l'istituzione e il funzionamento dell'istituto e gli eventuali oneri assunti,
agli stessi fini, da enti e privati.
Art. 62 - Istituzione dei licei artistici
1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e
determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che
costituiscono l'Istituto.
Art. 63 - Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle atti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia
nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti
superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse
modalità possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede
l'istituto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di
musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per
le industrie artistiche si provvede in conformità a quanto previsto
dall'articolo 217.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato;
determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che
costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del
personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico
nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi
«I. Cavazza di Bologna», «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma,
«Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere
trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso
Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni
speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in
ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La
ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle
predette sezioni è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
CAPO III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
Art. 64 - Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità
1. L'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista è alle dirette dipendenze del Ministero della
pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei
minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per
minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso
educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed
educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli
educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso
dei minorati della vista.
Art. 65 - Convitto - scuole annesse - strutture
1. All'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da
stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi
dotato di personalità giuridica, un convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli
allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.
Art. 66 - Funzionamento. Ammissione. Personale
1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale «Augusto
Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono
stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al
comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei
posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati
della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata
di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le
seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 65,
comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si
accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente
capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di
specializzazione è conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra
coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte
e del diploma di specializzazione dell'istituto «Augusto Romagnoli».
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico
e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica,
dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside
dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari
assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al
quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto
statale di specializzazione «Augusto Romagnoli» e in possesso di un titolo di
studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore
tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico
previsto per i docenti tecnico -pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di
distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli
provinciali.
Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per non vedenti
1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è
stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate
nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali
funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha
luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal testo unico,
rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il
reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle
specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso
dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo
di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico
presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati
della vista, presso l'istituto professionale di Stato per Sordomuti «A.
Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali
per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami,
e mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto
coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico e del
diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di
specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o
istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo
unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui
al comma 1 è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.
Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Art. 68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli
1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è
istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata
soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.
3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un
esame preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di
cui all'articolo 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per
massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e
professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento
con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso
ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di
scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al
secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo
giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di
licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a
diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al
terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento
del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
Art. 69 - Regolamento
1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
Art. 70 - Organico
1. L'organico della scuola è costituito secondo la seguente tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilità e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione
Non si dà luogo all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento
per completamento di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto
professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
3. L'insegnamento medico professionale è conferito anch'esso per incarico con
retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico
per concorso per titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza
ciechi. Ad essi per completamento d'orario può essere affidato - a giudizio
della presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.
Art. 71 - Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.
CAPO IV - Formazione delle classi e delle sezioni
Art. 72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione
delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per
classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in
modo peraltro da non costituire classi con numero di alunni di regola superiore
a 23. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con
un massimo di 20 alunni
3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe non può
essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che
accolgono alunni portatori di handicap.
Art. 73 - Piano concernente il rapporto allievi - classi
1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformità al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
CAPO V - Calendario scolastico
Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
(modificato dal DL 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352)
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il
31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e
quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed
il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di
maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli
alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da
adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività
didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il
calendario delle festività e degli esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli
scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il
calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei
precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni
ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da
consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la
destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche
antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1.
Art. 75 - Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche
1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di detti istituti.
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I - LA SCUOLA MATERNA STATALE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna
Art. 99 - Finalità e caratteri
1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della
personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della
scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6
anni.
3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.
Art. 100 - Requisiti per l'ammissione
1. L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell'età di cui all'articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.
Art. 101 - Formazione delle sezioni
1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono
stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni
corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il
numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori,
scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base
di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del
collegio dei docenti.
Art. 102 - Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati
1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e seguenti.
Art. 103 - Direzione della scuola materna statale
1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.
Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può
raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di
circolo.
2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad
assegnazione di docenti aggiunti.
3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al
superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un
orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo
docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio
del docente stesso di cui all'articolo 491.
4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci
ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento
dell'intero orario di servizio.
5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto
disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto
dall'articolo 455.
Art. 105 - Orientamenti delle attività educative
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di insegnamento della
religione cattolica, gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola
materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. E' garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell'ambito degli
orientamenti educativi previsti dal comma 1.
Art. 106 - Piano annuale delle attività educative
1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all'articolo 46 è predisposto e adottato il piano annuale delle attività educative.
Art. 107 - Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la
custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove
hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di
custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle
scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento
ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere
utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre
1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal
comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del
comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n.1014 del 1960, sarà preso in
considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne
statali esistenti nel territorio di ciascun comune.
Art. 108 - Assistenza scolastica
1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
Art. 118 - Finalità
1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
Art. 119 - Continuità educativa
1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico,
curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media,
contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del
raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la
famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la
potestà parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
3. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune
armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri
periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali
e terminali dei gradi di scuola interessati.
Art. 120 - Circoli e direttori didattici
1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a
norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni
previste dall'articolo 396.
Art. 121 - Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti
1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno
di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle
esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di
funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo
didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai
programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola
elementare, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove
possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre
docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi
del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di
titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo
da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo
129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo n. 443.
Art. 122 - Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base
dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del
collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione
delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo
115, comma 4.
Art. 123 - Programmi didattici
1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono
stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 343.
Art. 124 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici
1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica
e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche
rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva
informazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 125 - Insegnamento di una lingua straniera
1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua
straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua
straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei
docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi
docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali,
l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento
della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali
competenti.
Art. 126 - Attività integrative e di sostegno
1. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione
della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere
attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe
oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per
l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in
situazione di handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico,
il piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali
indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse,
tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente
comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie
e assistenziali e delle esigenze ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso
collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare
l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza
e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
Art. 127 - Docenti di sostegno
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di
difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di
sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente
testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della
programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in
esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei
docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel
limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti
dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano;
collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con
i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare
ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'articolo 455,
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino
a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di
esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella
prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli
alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e
ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e
rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti,
in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari
adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di
verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce
al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica
1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della
libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla
base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei
docenti in attuazione dell'articolo 7 .
2. La programmazione dell'attività didattica si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti
predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed
esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarietà dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle
finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione
dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di
ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel
tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano
collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si
riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione
unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo
organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una
maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.
6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti
disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità
formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione
educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari,
nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse
discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo
conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola
elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare
l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione
motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole
classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti
corresponsabili nella attività didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione
educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei docenti.
Art. 129 - Orario delle attività didattiche
1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di
ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in
relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività
didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il
limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto
previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza
delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata
riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione
dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua
ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza
sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario
delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità
strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle
famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra
le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della
settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito
adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore
aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della
lingua straniera.
Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo
1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di
alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli
insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette
ore, ivi compreso il tempo-mensa;
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo
svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si
riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario
settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede
di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi,
con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del
plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento;
ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre
1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti
nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in
quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano
uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la
suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo
pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121.
Art. 131 - Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di
ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di
insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con
l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in
particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere
distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei
docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica
e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce
i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a
cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore
disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori
dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la
programmazione didattica.
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di
insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore
settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel
tempo dedicato alla mensa.
Art. 132 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui
agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di
cui al decreto del Presidente della repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del
nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica
istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma
straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il
personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli
stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori
tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al
comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti
disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito
dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi
fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della
programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase
successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole
discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle
loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università,
associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere
nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale
dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti
di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e
professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro
della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la
stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che
devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio,
conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito
del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 121, si procede
alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle
attività di aggiornamento.
6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei,
verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti
chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di
aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei
gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Art. 133 - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell'ordinamento della
scuola elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di
garantire la necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi,
sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli
enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della
riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse
disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione
dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione
scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle
possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative
esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti
di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per
l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 senza ulteriori
oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno
1990, sono consolidati, per l'utilizzazione secondo quanto previsto dai
successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio
nazionale, dei nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si
realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque
assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti eventualmente residui
nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano
vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per
l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite
disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di docenti
elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui
all'articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore
disponibilità di personale.
8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare
incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990,
ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30
giugno 1990 è abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle
dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli
provinciali della scuola elementare. E' fatto comunque divieto di assumere,
sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla
consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene
determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione
territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del
nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
Art. 134 - Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento
1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi
trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una
relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria
competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento
previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al
Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione
sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il
Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati
conseguiti nell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche
al fine di apportare eventuali modifiche.
CAPO II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno
Art. 135 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 , negli istituti penitenziari,
la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei
corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo
gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei
soggetti.
2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti
penitenziari è istituito, un ruolo speciale, al quale si accede mediante
concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo
normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie
vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il
trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo
ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti
elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su
domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta
fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72 , si provvede
in conformità delle disposizioni che regolano il normale incremento delle classi
delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di
specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti
titoli il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di
grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.
Art. 136 - Scuole reggimentali
1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino
l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la
scuola elementare reggimentale.
2. L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della
durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di
proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il
corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento
delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità
militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito
delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo
121.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di
funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 137 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero.
Art. 138 - Riconoscimento del grado di cultura
1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.
CAPO III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
Art. 139 - Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e
funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre
scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti
nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole
statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi
esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole
elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 140 - Scuole elementari annesse all'Istituto Augusto Romagnoli
1. Presso l'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli
allievi, la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi.
2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.
Art. 141 - Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Art. 142 - Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite
dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare
in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo
didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi,
rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla
sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle
sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto
previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica
istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da
associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da
stipulare tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle
classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in
possesso dell'apposita specializzazione.
CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 143 - Iscrizione alla prima classe
1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha
raggiunto l'età di sei anni.
2. Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o
richiedere contributi di qualsiasi genere.
3. All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di
cui all'articolo 117.
Art. 144 - Valutazione e scheda personale degli alunni
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in
vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le
modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di
comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni
trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente
informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene
illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali
illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai
sensi dell'articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la
base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio
dell'alunno alla classe successiva.
5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito
attestato.
6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità
per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della
scuola dell'istruzione obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda
personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.
Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima
1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in
conformità al disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva,
soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
Art. 146 - Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di
seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della
famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto
essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che
si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva.
Art. 147 - Esami di idoneità
1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta
e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati
motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Art. 148 - Esame di licenza elementare
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di
licenza mediante prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo
dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche
sull'alunno operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da
due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore
didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di
svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i
criteri stabiliti dall'articolo 318.
Art. 149 - Valore della licenza
1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.
Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza
1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori
didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza
elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari
parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza
presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio
dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o
contributo.
CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151 - Adozione libri di testo
1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse.
Art. 152 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Art. 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo
massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle
caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute
alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà
effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per
anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo
comma nonché a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.
Art. 154 - Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme
e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di
iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denuncia al Ministero
della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo
pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non
può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di
presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera
raccomandata.
Art. 155 - Divieto di adozione libri di testo
1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo
in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il
quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma
2 dell'articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche
scuole per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per
caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei
libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non
corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali
risultano dai programmi ufficiali.
Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i
ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla
legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154,
comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi
degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del
libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo
del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro
materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto
di sperimentazione.
Art. 157 - Divieto commercio libri di testo
1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori
tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione
elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Art. 158 - Biblioteche scolastiche
1. Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per
uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di
classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede
anche con:
a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici
Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai
servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la
manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici,
ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli
attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per
tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai
sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione,
il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la
fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.
Art. 160 - Contributi dello Stato
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
Art. 161 - Finalità e durata della scuola media
1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita
gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei
giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.
Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello
del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono
costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché
gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie
sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e
non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della
scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a
favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività
integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli
adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle
ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario
e delle libere attività complementari.
Art. 163 - Direzione degli istituti
1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
Art. 164 - Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli
docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal
consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo
115, comma 4, del presente testo unico.
Art. 165 - Piano di studi
1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti:
religione con la particolare disciplina di cui all'articolo 309 e seguenti;
italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica;
educazione tecnica; educazione musicale.
2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria
unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al
mese.
Art. 166 - Programmi e orari di insegnamento
1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della
religione cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di
cui all'articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le
seguenti esigenze: (N.d.R.)
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo
dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine
latina e alla sua evoluzione storica e delle lingue straniere;
b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso
l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di
sistemazione delle conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come
esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e
tecnologiche.
3. L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore
settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie
funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua
d'insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti d'arte
e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilità locali possono essere organizzate
scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite, sulla base dei
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui
al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle
discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività
complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le
modalità di organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono
precisate le funzioni integrative e di sostegno ad esse affidate, nonché le
condizioni necessarie perché possa prevedersene il funzionamento, con riguardo
anche alla prescuola ed all'interscuola.
6. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con
il funzionamento della scuola di cui all'articolo 491.
Art. 167 - Attività integrative e di sostegno
1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere
interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di
classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi
degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono
periodicamente, in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un
massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al
tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di
iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e
delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario
complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
5. Le attività previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono essere coordinate
con le iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente
articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal
collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3
dell'articolo 165, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica
nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro.
Art. 168 - Piano annuale della attività scolastica
1. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.
CAPO II - Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno
Art. 169 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
Art. 170 - Integrazione di corsi di formazione professionale
1. Per le attività didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall'articolo 82.
Art. 171 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.
Art. 172 - Recupero scolastico di tossicodipendenti
1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 , entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
CAPO III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Art. 173 - Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali
l'istruzione obbligatoria é impartita all'interno dei singoli istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari
di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano
nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie
statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie
annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 174 - Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di
musica la funzione di direzione è svolta dal preside dell'istituto o dal
direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette
scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
in relazione agli insegnamenti specializzati.
Art. 175 - Scuole medie per non vedenti o sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 176 - Iscrizione alla prima classe
1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la
documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione.
3. Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre
tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.
Art. 177 - Valutazione e scheda personale dell'alunno
1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a
compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le
notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché
le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati
sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per
ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello
globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le
veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione
raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in
favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere
o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda
classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un
giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla
classe successiva o all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con
riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito
attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda
personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il
libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti
scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10
marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima
1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente
inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di
cui al comma 5 dell'articolo 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono
ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso
dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso
della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano
conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
Art. 179 - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di
seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della
famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto
essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a
sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove
suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non
ammissione alla classe successiva.
Art. 180 - Esami di idoneità
1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si
svolgono in un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e
comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o
legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside
della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui
il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.
Art. 181 - Norme sullo svolgimento degli esami
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di
svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri
stabiliti dall'articolo 318.
Art. 182 - Ripetenza
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta
può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia
necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi, a norma dell'articolo 316.
Art. 183 - Ammissione all'esame di licenza
1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono
ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età,
purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i
candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.
3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione
dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.
Art. 184 - Sede e sessione unica dell'esame di licenza
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e
pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente
riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole
medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di
prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.
Art. 185 - Esame di licenza e commissione esaminatrice
1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia;
scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione
artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.
2. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e
lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie
indicate al comma 1.
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza é composta di tutti i
docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo
comma; nonché i docenti che realizzano forma di integrazione e sostegno a favore
degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione é nominato
dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale
indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione
del giudizio di «ottimo», «distinto», «buono», «sufficiente», e in caso di esito
negativo con la dichiarazione non licenziato.
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la
idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della
commissione, di iscriversi alla terza classe.
Art. 186 - Valore della licenza
1. L'esame di licenza media é esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 187 - Rilascio diplomi e attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione
esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere
rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi é minore, il padre
o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la
sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza é
sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del
loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati
anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti
scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non é fatta menzione delle prove
differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola
media é gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o
legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una
scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli
attestati, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, é del pari
gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta,
tassa o contributo.
CAPO V - Libri di testo
Art. 188 - Adozione libri di testo
1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
Art. 189 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 152.
CAPO VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici
Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento,
l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e
ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le
classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8
della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per
l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO V - ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
CAPO I - Finalità ed ordinamento
Art. 191 - Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e
scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la
licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo
classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico,
l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli
istituti d'arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo
quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine
precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od
amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei
servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il
liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte,
indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti
professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica
preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori
commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli
istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla
produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle
materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19
novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici
universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di
preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di
preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e
professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed
ordinamento speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno
durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la
durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la
durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la
viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti
professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli
istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati
in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due
sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura,
decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio
dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme
restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti
e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti
magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del
liceo artistico hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se
provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti
dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire
l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui il comma 5,
da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in
ogni provincia sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università,
sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.
Negli istituti professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano
richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque
anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal
Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a
consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione
secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che
per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono
ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e,
rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo.
Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità
professionale o, rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno
accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi
integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso
sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli
istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad
accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a
seconda delle rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici,
laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste
dall'articolo 396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente
indicati, nei successivi articoli, con l'espressione: «istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore».
CAPO II - Carriera scolastica degli alunni
Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione
1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di
promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano
da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso
alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati
idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe
corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o
sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai
regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai
sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami
integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di
maturità, di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella
di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del
territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può
consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino,
anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo
stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole
estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione
sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente
eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe,
con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo
giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un
terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti
sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto,
sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami,
anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la
promozione non si considera come sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta
può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore
a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con
cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata,
purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per
effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto
o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il
consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici
ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità,
secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività
culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'articolo
310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore
di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti
allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma
4 dell'articolo 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori
o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di
cui all'articolo 147 del codice civile.
Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione
alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al
termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è
conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in
ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in
condotta. Gli studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di
classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia,
sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o
non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'articolo 192, è subordinata
all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza
della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale
degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati
ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal
frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove
scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza
di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il
giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di
idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il
ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli
esami di idoneità nelle scuole magistrali.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in
un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle
lezioni.
Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il
collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive
competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione
d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da
destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso
dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle
necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe,
nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche
attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte
a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti
degli studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti,
su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai
consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto,
secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche
periodiche sull’efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi
forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di
apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i
criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non
avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e
formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale
il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale
delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe,
limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano
di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando
tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di
cui al comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed
educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le
modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono
definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed
educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente
con decreto del ministro della Pubblica Istruzione per l’assegnazione su base
provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti
dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore all’estero, nei limiti dei
finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle
particolari esigenze locali.
Art. 193 ter - Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Gli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli
destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono
durante tutto l’anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne
stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni
adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, gli organi competenti delle
istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile
delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun
docente assolva i propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di
ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell’ambito di tale
flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi
integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’articolo
193-bis, comma 1, primo periodo e comma 3, può essere prevista un’articolazione
diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da
raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione
delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all’articolo 193-bis, comma 5,
del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I ministri della Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri presentano, al
termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione
al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi
previsti dal presente articolo».
CAPO III - Esami finali
Art. 194 - Esami finali nella scuola magistrale
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli
esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno
del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio
finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami
debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto
per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una
precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e
letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia,
di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di
religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno,
nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale
relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai
candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e
conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione,
se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di
tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al
termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli
altri esami.
Art. 195 - Esami di qualifica
1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali
consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti
contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di
contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica
va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti
dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti
che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei
concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di
carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1,
sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame,
i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli
cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la
composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli
concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di
idoneità.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.
Art. 196 - Esami di licenza di maestro d'arte
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
Art. 197 - Esami di maturità
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo
scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto
magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in
unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a
conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale
abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da
leggi speciali.
2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento
del diploma di maturità professionale e di maturità d'arte applicata al termine
dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli
istituti d'arte.
3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui
all'articolo 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti
professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini
dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti
dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d'arte
applicata, e riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti,
che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o
l'ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o
gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà
dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di
preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultimo anno di
corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in
ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro
richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il
termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri
di avere adempiuto all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso
all'esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti,
per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli esami di
maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione
esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è
provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre
maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del
candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e
professionali.
7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal
candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue
capacità espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di
maturità tecnica, professionale e d'arte applicata, può essere grafica o
scritto-grafica, è indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10
maggio e verte su materie comprese nella
tabella n. 1
allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare di
una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all'articolo
105, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella
italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli
ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in
lingua tedesca. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella
italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella
rispettiva lingua d'insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano
tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice provvede a che
ciascun commissario presenti una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della
prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su
concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla
commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende
la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio può
svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso, il
presidente può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto
consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di
almeno cinque componenti la commissione.
13. A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato,
un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame,
dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della
commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a
disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua
qualifica e l'orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità
espressa a maggioranza. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il
giudizio di maturità è integrato da una valutazione espressa da tutti i
componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra
6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a
pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale
valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la
commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento
dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità
artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di
architettura o nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio,
all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa
l'intera commissione.
15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il
giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a
richiesta dell'interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere
l'ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi
possono essere ammessi a frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla
maggioranza semplice della commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita
fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione,
si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data
facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima
della conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalità di
cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino
nell'assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il normale diario si applica
anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo.
CAPO IV - Norme comuni a vari tipi di esame
Art. 198 - Commissioni di esame
(modificato dalla Legge 23.12.1994 n. 724)
1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi e
nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato
aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da
rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei
componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non
può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari
che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai
docenti della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal
Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1.
3. La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministero della
pubblica istruzione ed è composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno
appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente
riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più
anziano per servizio in ciascuna commissione è anche membro effettivo per i
privatisti.
4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti
categorie:
a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico
disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano
stati docenti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
statali o pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dal
ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore statali o pareggiati;
e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o
pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di
merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano
superato l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si
svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di maturità. In
caso di assoluta necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste
dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il
criterio del settore scientifico - disciplinare attinente all'esame.
5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturità sono scelti
tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti
e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Per il membro
interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati
tra i docenti della classe. Dall’anno scolastico 1994-95 e fino all’entrata in
vigore della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado e degli esami
di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro
interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali
ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il
personale docente che abbia l’abituale dimora nella medesima provincia e, per le
specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito
provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in
subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in
subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque
far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione
del membro interno.
6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è
scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche
tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori
scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati docenti di
ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo
delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che
abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano
superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono
scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle
arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le
materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti
tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5.
7. Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali, un
membro può essere scelto dal Ministero tra gli estranei all'insegnamento, purché
munito del titolo di studio attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce
l'esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore
tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnico
professionali, in caso di necessita e di urgenza, si può prescindere dal
requisito dell'abilitazione.
8. In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri
aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati
membri effettivi.
9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni
commissione giudicatrice di esame di maturità sono assegnati, di regola, non più
di ottanta candidati.
10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle
commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione
trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono
stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza
dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i
provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari
che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi
trasmessi.
Art. 199 - Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte
1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente
esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di
maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli
alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici,
degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli
istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la
promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia, fermo restando la particolare disciplina concernente la
valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto
all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai
giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente,
purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio
finale.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori
di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a
sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita
religiosa possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole
statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti
dall'autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si 'applicano le
disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di
abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal
provveditore agli studi.
CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse
scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di
maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28
febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste
dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da
emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse
di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di
esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I
relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche
interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure
differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo
familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella
licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli
scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non
superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21,
comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo
programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del
solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro
dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene
conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del
mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di
bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata
condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per
fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di
militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di
guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi
mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od
invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio
o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto
decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i
figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro
studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti
stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che
incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque
giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi
per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Art. 201 - Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale.
Art. 202 - Modelli viventi nei licei artistici
1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.
CAPO VI - Istituzioni educative
Art. 203 - Convitti nazionali
1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo
intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti
alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione,
gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati
dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di
amministrazione, composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio
comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche
fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle
quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai
convittori;
d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore
dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere
confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre
adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di
consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della
pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per
legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso,
l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario
straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono
determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di
previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in
giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso,
delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni
altra contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila
sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso
l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle
leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non
trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello
Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie
ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in
tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli
immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia
l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione
ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei
lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di
educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a
quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che
frequentano l'istituto. L'amministrazione di detti convitti è affidata al
consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive
attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle
loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche
studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore
diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purché ciò non comporti
modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.
Art. 204 - Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile
1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione
e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per
l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che
saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di
amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa
disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso
consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e
previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole
numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità
della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e
didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora
non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al
verbale da sottoporsi all'autorità vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere
confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un
membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi
motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al
rimanente periodo
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della
pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per
legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso,
l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata
massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da
corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e
poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che
contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio
di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione
delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle
originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
Consiglio di Stato
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul
conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura
delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o
sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio;
vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale
di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed
esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e
dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole
elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle
scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli
educandati femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso
degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque
sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione
ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei
lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di
educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello
Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio
decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per
quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore
didattico o ad un preside delle scuole annesse.
CAPO VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare
Art. 205 - Regolamenti
1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle
disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica
istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità
organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma
1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di
quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché
l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti
tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti
tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla
relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli Istituti stessi. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di
insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto
dall'articolo 60, comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le
sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono
determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la
validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non
abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma
1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni
educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il
personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo
svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito
dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le
disposizioni vigenti.
CAPO IV - Alunni in particolari condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini
dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo
i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6
dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno,
all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno
psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.
1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo
dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche,
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti
secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A
tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di
cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché
a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici
nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto
allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle
classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati
nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro
i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42
comma 6, lettera h) della stessa legge.
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di
cui al comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati,
nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e
del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi
in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n.
399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe
della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo
forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in
modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti
gli specialisti di cui all'
articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una
terza ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n.
341 relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
contenute nell'
articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo
479, comma 10.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un
esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla
base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il
gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione
secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione
con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli
articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e
attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra
attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il
presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle
disposizioni richiamate nel comma 3.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro
necessari.
Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni
portatori di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni
organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da
istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di
handicap.
2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315 comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro
alunni portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in
presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale
richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori
di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle
piccole isole.
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono
essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi
dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli
è consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di
ruolo o non di ruolo specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le
disposizioni contenute nell'articolo 455 comma 1 e 2.
Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare
1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di
handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'
articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale
possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di
sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive
competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive
disponibilità di bilancio.
1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di
cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore
degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei
docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere
assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio
socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive
competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle
rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal
consiglio scolastico distrettuale.
Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi
ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai
commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non
vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre
scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui
all'articolo 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale
docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo
appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali
occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari
servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a
tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente
provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla
approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare
il numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori
per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti,
abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione
degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole
secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con
le modalità di cui all'
articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono
determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in
relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già
esistenti.
1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi
ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai
commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a
quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza
sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli
articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria
integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive
competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un
programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le
associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma
3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione
e sostegno a favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione
sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali
aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.
6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle
istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via
transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte
un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e
assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede
l'istituzione.
8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e
convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche
assegnati in proprietà ai comuni conservano la destinazione originaria e
comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere
destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.
1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.
Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti
1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e
per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi
delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere
fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n.
341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un
corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti
dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono
approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti
prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la
specializzazione.
3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in
base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre1975 n. 970, anche se il loro
conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi
indetti prima della data medesima.
Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio
Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze
1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n.
216 sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi
previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi
degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 concernenti interventi in
materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti
dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore
scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di
educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo,
dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle
patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario
dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche
tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati
per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la
promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte
formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con
decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale e
rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione,
repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di
associazioni giovanili e dei genitori
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro
individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei
programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri
di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da
svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro
interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province
autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che
possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato
tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali,
costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi
dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti
comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali
territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni
giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della
scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni
scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio
ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale,
e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui
danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di
ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti
disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al
reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 456,
possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero
scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e
le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 a
condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui
al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati
agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da
ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui
al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4
miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il
funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei
comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza
concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono
erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo
scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento
sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato
la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo
10 comma 2 lettera e) del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio
d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario
aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontario.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - il Ministero della pubblica
istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali,
progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, previa
predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire.
CAPO V - Norme sul diritto allo studio
Art. 327 - Interventi
1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli
42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in
materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le
attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o
mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni
scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo
scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi,
la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli
interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici;
l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che
le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione
promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei
libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le
caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
CAPO VI - Disciplina degli alunni
Art. 328 - Sanzioni disciplinari
1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle
scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni
dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento,
salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista
dall'articolo 19, lettera d), del vigente regolamento approvato con regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe.
3. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere e), f), g), h),
i) del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della
giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su
proposta del rispettivo consiglio di classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli
studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi
dell'articolo 19, lettera c) del regolamento richiamato nel comma 2 è ammesso
ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.
6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti
dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno
immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di
cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere
data notizia all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero
quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso,
essi siano divenuti definitivi.
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono
stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo
ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli
educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli
educandati femminili dello Stato concernenti infrazioni da essi compiute in
qualità di convittori o semiconvittori sono stabilite con regolamento.
CAPO VII - Norme particolari in materia di programmi
Art. 329 - Insegnamenti di discipline applicate alla pesca
1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresì che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.
Art. 330 - Educazione stradale
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i
Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i
Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, avvalendosi della
collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni di
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività
obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa
segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di
comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le
modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio
degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto
appartenente alle istituzioni di cui al comma 1; l'ordinanza può prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei
programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.