Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
Art. 3 - Comunità scolastica
Art. 4 - Comunità Europea

TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
Art. 6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità
Art. 7 - Collegio dei docenti
Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 12 - Diritto di assemblea
Art. 13 - Assemblee studentesche
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
Art. 15 - Assemblee dei genitori

CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale

Art. 16 - Istituzione e fini del distretto scolastico
Art. 17 - Determinazione dei distretti
Art. 18 - Organi del distretto
Art. 19 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale

Art. 20 - Consiglio scolastico provinciale
Art. 21 - Organi del consiglio scolastico provinciale
Art. 22 - Funzioni del consiglio scolastico provinciale

CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale

Art. 23 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 24 - Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione

CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza

Art. 26 - Circoli didattici ed istituti scolastici
Art. 27 - Autonomia amministrativa
Art. 28 - Vigilanza
Art. 29 - Istituzioni con personalità giuridica

CAPO VI - Norme comuni

Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
Art. 31 - Elezioni
Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente
Art. 33 - Svolgimento delle elezioni
Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
Art. 35 - Surroga dei membri cessati
Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità
Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
Art. 38 - Decadenza
Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali
Art. 40 - Regolamenti tipo
Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale
Art. 43 - Pubblicità degli atti

CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna

Art. 44 - Consigli di circolo di scuola materna
Art. 45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna
Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna
Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna

CAPO VIII  -  Norme particolari

Art. 48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
Art. 49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
Art. 50 - Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche

TITOLO II  -  RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO

CAPO I - Razionalizzazione della rete scolastica

Art. 51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
Art. 52 - Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

CAPO II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica

Art. 53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
Art. 54 - Istituzione delle scuole materne
Art. 55 - Istituzione delle scuole elementari
Art. 56 - Istituzione delle scuole medie
Art. 57 - Istituzione dei ginnasi - licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
Art. 58 - Istituzione delle scuole magistrali
Art. 59 - Istituzione degli istituti tecnici
Art. 60 - Istituzione degli istituti professionali
Art. 61 - Istituzione degli istituti d'arte
Art. 62 - Istituzione dei licei artistici
Art. 63 - Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle atti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche

CAPO III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico

Sezione I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista

Art. 64 - Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità
Art. 65 - Convitto  -  scuole annesse  -  strutture
Art. 66 - Funzionamento. Ammissione. Personale

Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti

Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per non vedenti

Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia

Art. 68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia  -  Ammissione   -  Titoli
Art. 69 - Regolamento
Art. 70 - Organico
Art. 71 - Rinvio

CAPO IV - Formazione delle classi e delle sezioni

Art. 72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
Art. 73 - Piano concernente il rapporto allievi - classi

CAPO V - Calendario scolastico

Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
Art. 75 - Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche

TITOLO III  -  REGIONI

CAPO I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative

Art. 76 - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario
Art. 77 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione
Art. 78 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione
Art. 79 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione
Art. 80 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di istruzione
Art. 81 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino  -   Alto Adige in materia di istruzione

CAPO II - Formazione professionale e sistema scolastico

Art. 82 - Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico

TITOLO IV  -  EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 83 - Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica
Art. 84 - Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica
Art. 85 - Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica
Art. 86 - Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica
Art. 87 - Patrimonio indisponibile
Art. 88 - Aree per l'edilizia scolastica
Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
Art. 90 - Centro studi per l'edilizia scolastica
Art. 91 - Edilizia sperimentale
Art. 92 - Opere di edilizia scolastica sperimentale
Art. 93 - Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
Art. 94 - Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature
Art. 95 - Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
Art. 96 - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche
Art. 97 - Finanziamento opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico
Art. 98 - Accesso dei fonogrammi nelle scuole

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO I  -  LA SCUOLA MATERNA STATALE

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna

Art. 99 - Finalità e caratteri
Art. 100 - Requisiti per l'ammissione
Art. 101 - Formazione delle sezioni
Art. 102 - Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati
Art. 103 - Direzione della scuola materna statale
Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
Art. 105 - Orientamenti delle attività educative
Art. 106 - Piano annuale delle attività educative
Art. 107 - Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia
Art. 108 - Assistenza scolastica

TITOLO II  -  L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

CAPO I - Obbligo scolastico

Art. 109 - Istruzione obbligatoria
Art. 110 - Soggetti all'obbligo scolastico
Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
Art. 112 - Adempimento dell'obbligo scolastico
Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

CAPO II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri

Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
Art. 116 - Alunni extracomunitari

CAPO III - Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo

Art. 117 - Certificazioni

TITOLO III  -  LA SCUOLA ELEMENTARE

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare

Art. 118 - Finalità
Art. 119 - Continuità educativa
Art. 120 - Circoli e direttori didattici
Art. 121 - Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti
Art. 122 - Formazione delle classi
Art. 123 - Programmi didattici
Art. 124 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici
Art. 125 - Insegnamento di una lingua straniera
Art. 126 - Attività integrative e di sostegno
Art. 127 - Docenti di sostegno
Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica
Art. 129 - Orario delle attività didattiche
Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo
Art. 131 - Orario di insegnamento
Art. 132 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
Art. 133 - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
Art. 134 - Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento

CAPO II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno

Art. 135 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
Art. 136 - Scuole reggimentali
Art. 137 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
Art. 138 - Riconoscimento del grado di cultura

CAPO III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato

Art. 139 - Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
Art. 140 - Scuole elementari annesse all'Istituto Augusto Romagnoli
Art. 141 - Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
Art. 142 - Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato

CAPO IV - Itinerario scolastico

Art. 143 - Iscrizione alla prima classe
Art. 144 - Valutazione e scheda personale degli alunni
Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima
Art. 146 - Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
Art. 147 - Esami di idoneità
Art. 148 - Esame di licenza elementare
Art. 149 - Valore della licenza
Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza

CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche

Art. 151 - Adozione libri di testo
Art. 152 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
Art. 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina
Art. 154 - Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
Art. 155 - Divieto di adozione libri di testo
Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo
Art. 157 - Divieto commercio libri di testo
Art. 158 - Biblioteche scolastiche

CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici

Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni
Art. 160 - Contributi dello Stato

TITOLO IV  -  LA SCUOLA MEDIA

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media

Art. 161 - Finalità e durata della scuola media
Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
Art. 163 - Direzione degli istituti
Art. 164 - Formazione delle classi
Art. 165 - Piano di studi
Art. 166 - Programmi e orari di insegnamento
Art. 167 - Attività integrative e di sostegno
Art. 168 - Piano annuale della attività scolastica

CAPO II - Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno

Art. 169 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
Art. 170 - Integrazione di corsi di formazione professionale
Art. 171 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
Art. 172 - Recupero scolastico di tossicodipendenti

CAPO III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali

Art. 173 - Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
Art. 174 - Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
Art. 175 - Scuole medie per non vedenti o sordomuti

CAPO IV - Itinerario scolastico

Art. 176 - Iscrizione alla prima classe
Art. 177 - Valutazione e scheda personale dell'alunno
Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima
Art. 179 - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
Art. 180 - Esami di idoneità
Art. 181 - Norme sullo svolgimento degli esami
Art. 182 - Ripetenza
Art. 183 - Ammissione all'esame di licenza
Art. 184 - Sede e sessione unica dell'esame di licenza
Art. 185 - Esame di licenza e commissione esaminatrice
Art. 186 - Valore della licenza
Art. 187 - Rilascio diplomi e attestati

CAPO V - Libri di testo

Art. 188 - Adozione libri di testo
Art. 189 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

CAPO VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato

TITOLO V  -  ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

CAPO I - Finalità ed ordinamento

Art. 191 - Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

CAPO II - Carriera scolastica degli alunni

Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione
Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi
Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi
Art. 193 ter -  Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica

CAPO III - Esami finali

Art. 194 - Esami finali nella scuola magistrale
Art. 195 - Esami di qualifica
Art. 196 - Esami di licenza di maestro d'arte
Art. 197 - Esami di maturità

CAPO IV - Norme comuni a vari tipi di esame

Art. 198 - Commissioni di esame
Art. 199 - Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte

CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
Art. 201 - Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore
Art. 202 - Modelli viventi nei licei artistici

CAPO VI - Istituzioni educative

Art. 203 - Convitti nazionali
Art. 204 - Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile

CAPO VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare

Art. 205 - Regolamenti

TITOLO VI  -  ISTRUZIONE ARTISTICA

Art. 206 - Istituti di istruzione artistica

CAPO I - Accademie di belle arti

Art. 207 - Finalità
Art. 208 - Insegnamenti
Art. 209 - Insegnamento delle materie artistiche
Art. 210 - Insegnamento delle materie di cultura
Art. 211 - Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica
Art. 212 - Direttore
Art. 213 - Collegio dei docenti
Art. 214 - Assistenti
Art. 215 - Scuole operaie e scuole libere del nudo
Art. 216 - Ordinamento amministrativo

CAPO II - Istituti superiori per le industrie artistiche

Art. 217 - Istituti superiori per le industrie artistiche

CAPO III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica

Art. 218 - Finalità
Art. 219 - Ammissione all'Accademia
Art. 220 - Direttore
Art. 221 - Collegio dei docenti
Art. 222 - Coordinamento amministrativo
Art. 223 - Scritturazioni ed incarichi
Art. 224 - Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato

Sezione II - Accademia nazionale di danza

Art. 225 - Corsi e finalità dell'Accademia
Art. 226 - Ammissione ai corsi
Art. 227 - Attestati e diplomi
Art. 228 - Direttore
Art. 229 - Ordinamento amministrativo
Art. 230 - Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 231 - Collegio dei docenti
Art. 232 - Materie di insegnamento
Art. 233 - Obblighi scolastici degli allievi
Art. 234 - Personale del corso di perfezionamento
Art. 235 - Insegnamento della composizione e della tecnica della danza
Art. 236 - Pianisti accompagnatori
Art. 237 - Sovvenzioni
Art. 238 - Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato

CAPO IV - Conservatori di musica

Art. 239 - Finalità
Art. 240 - Insegnamento nei conservatori di musica
Art. 241 - Direttore
Art. 242 - Collegio dei docenti
Art. 243 - Ordinamento amministrativo
Art. 244 - Conservatori di musica statizzati
Art. 245 - Disciplina della professione di maestro di canto
Art. 246 - Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale
Art. 247 - Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali
Art. 248 - Accompagnatori al pianoforte

CAPO V - Alunni, esami e tasse

Art. 249 - Alunni
Art. 250 - Privatisti
Art. 251 - Orari e programmi
Art. 252 - Esami
Art. 253 - Tasse scolastiche

CAPO VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Art. 254 - Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi
Art. 255 - Autonomia amministrativa
Art. 256 - Consiglio di amministrazione
Art. 257 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Art. 258 - Esercizio finanziario
Art. 259 - Servizi amministrativi, di segreteria e contabili
Art. 260 - Servizi di economato e di archivio

CAPO VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica

Art. 261 - Iniziative di promozione
Art. 262 - Locali e arredamento
Art. 263 - Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine

CAPO VIII - Personale delle accademie e dei conservatori

Sezione I - Ruoli e organici

Art. 264 - Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori
Art. 265 - Organici
Art. 266 - Orario di servizio
Art. 267 - Cumulo di impieghi
Art. 268 - Competenze in materia di stato giuridico del personale

Sezione II - Reclutamento

Art. 269 - Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi
Art. 270 - Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
Art. 271 - Commissioni giudicatrici
Art. 272 - Conferimento delle supplenze
Art. 273 - Contratti di collaborazione
Art. 274 - Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
Art. 275 - Modelli viventi

TITOLO VII  -  NORME COMUNI

CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 276 - Criteri generali
Art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica
Art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
Art. 279 - Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali
Art. 280 - Iscrizione degli alunni
Art. 281 - Documentazione, valutazione e comunicazioni

Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente

Art. 282 - Criteri generali
Art. 283 - Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
Art. 284 - Specifiche iniziative di aggiornamento
Art. 285 - Consulenza tecnico - scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca
Art. 286 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 287 - Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Art. 288 - Articolazione interna degli istituti regionali
Art. 289 - Organi degli istituti regionali
Art. 290 - Centro europeo dell'educazione
Art. 291 - Organi del Centro europeo dell'educazione
Art. 292 - Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica
Art. 293 - Conferenza dei presidenti
Art. 294 - Personale degli istituti
Art. 295 - Finanziamenti

Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale

Art. 296 - Disposizioni speciali per il Trentino - Alto Adige
Art. 297 - Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta
Art. 298 - Disposizioni speciali per la Sicilia

Sezione V - Norme finali

Art. 299 - Sede degli istituti
Art. 300 - Norme transitorie sul personale
Art. 301 - Statuti e norme finali

CAPO II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

Art. 302 - Organizzazione dell'insegnamento
Art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche
Art. 304 - Voto di educazione fisica
Art. 305 - Sussidi
Art. 306 - Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
Art. 307 - Servizi periferici  -  coordinatore
Art. 308 - Ruoli organici e cattedre

CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose

Sezione I - Insegnamento della religione cattolica

Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica
Art. 310 - Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali
Art. 313 - Soggetti aventi diritto
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione
Art. 315 - Integrazione scolastica
Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

Art. 319 - Posti di sostegno
Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare
Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
Art. 324 - Scuole con particolari finalità

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio

Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze

CAPO V - Norme sul diritto allo studio

Art. 327 - Interventi

CAPO VI - Disciplina degli alunni

Art. 328 - Sanzioni disciplinari

CAPO VII - Norme particolari in materia di programmi

Art. 329 - Insegnamenti di discipline applicate alla pesca
Art. 330 - Educazione stradale

TITOLO VIII  -  ISTRUZIONE NON STATALE

CAPO I - Scuola materna

Art. 331 - Caratteri e finalità della scuola materna non statale
Art. 332 - Vigilanza
Art. 333 - Apertura delle scuole materne non statali
Art. 334 - Titolo di studio prescritto per l'insegnamento
Art. 335 - Approvazione delle nomine
Art. 336 - Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea
Art. 337 - Chiusura delle scuole materne non statali
Art. 338 - Ricorsi
Art. 339 - Sussidi alle scuole materne non statali
Art. 340 - Ripartizione dello stanziamento di bilancio
Art. 341 - Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti
Art. 342 - Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi

CAPO II - Istruzione elementare

Art. 343 - Scuole elementari non statali
Art. 344 - Scuole parificate
Art. 345 - Convenzioni
Art. 346 - Obblighi didattici delle scuole parificate
Art. 347 - Vigilanza
Art. 348 - Scuole sussidiate
Art. 349 - Scuole private autorizzate
Art. 350 - Autorizzazione per le scuole private
Art. 351 - Vigilanza

CAPO III - Istruzione secondaria

Art. 352 - Scuole e corsi
Art. 353 - Soggetto gestore
Art. 354 - Chiusura dell'istituzione scolastica
Art. 355 - Riconoscimento legale
Art. 356 - Pareggiamento
Art. 357 - Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento
Art. 358 - Oneri a carico del soggetto gestore
Art. 359 - Provvedimenti sanzionatori
Art. 360 - Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate
Art. 361 - Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini
Art. 362 - Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche
Art. 363 - Licei linguistici
Art. 364 - Scuole magistrali
Art. 365 - Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari
Art. 366 - Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

CAPO IV - Istituti musicali e scuola di musica

Art. 367 - Istituti musicali pareggiati
Art. 368 - Istituti musicali e scuole di musica privati
Art. 369 - Istituti musicali italiani all'estero

CAPO V - Scuole di danza

Art. 370 - Scuole di danza pareggiate
Art. 371 - Procedimento per il pareggiamento
Art. 372 - Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
Art. 373 - Denominazione delle scuole di danza
Art. 374 - Spese
Art. 375 - Impiego di personale negli spettacoli di danza

CAPO VI - Accademie di belle arti

Art. 376 - Riconoscimento

TITOLO IX - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI

CAPO I-Riconoscimento dei titoli di studio

Art. 377 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero
Art. 378 - Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale
Art. 379 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
Art. 380 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali
Art. 381 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione
Art. 382 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o prefessionali o da loro congiunti
Art. 383 - Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi
Art. 384 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana
Art. 385 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella Provincia di Bolzano
Art. 386 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia
Art. 387 - Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine
Art. 388 - Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino
Art. 389 - Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari
Art. 390 - Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post secondari rilasciati da un Paese membro della comunità europea
Art. 391 - Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale
Art. 392 - Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale
Art. 393 - Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste

CAPO II - Scambi culturali

Art. 394 - Scambi culturali

PARTE III  -  PERSONALE

TITOLO I  -  PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

CAPO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva

Art. 395 - Funzione docente
Art. 396 - Funzione direttiva
Art. 397 - Funzione ispettiva

CAPO II - Reclutamento

Sezione I - Norme generali

Art. 398 - Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte

Sezione II - Reclutamento del personale docente ed educativo

Art. 399 - Accesso ai ruoli
Art. 400 - Concorsi per titoli ed esami
Art. 401 - Concorsi per titoli
Art. 402 - Requisiti generali di ammissione
Art. 403 - Requisito specifico di ammissione
Art. 404 - Commissioni giudicatrici
Art. 405 - Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente
Art. 406 - Esclusione

Sezione III - Reclutamento del personale direttivo

Art. 407 - Concorsi
Art. 408 - Requisiti di ammissione
Art. 409 - Scuola materna e scuola elementare
Art. 410 - Scuola media
Art. 411 - Scuole secondarie superiori
Art. 412 - Licei artistici ed istituti d'arte
Art. 413 - Istituti di educazione
Art. 414 - Commissioni giudicatrici
Art. 415 - Prove di esame e valutazione
Art. 416 - Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli
Art. 417 - Graduatorie
Art. 418 - Esclusioni

Sezione IV - Reclutamento del personale ispettivo

Art. 419 - Ruolo degli ispettori tecnici
Art. 420 - Concorsi a posti di ispettore tecnico
Art. 421 - Commissioni esaminatrici
Art. 422 - Prove d'esame
Art. 423 - Graduatorie
Art. 424 - Esclusioni

Sezione V - Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano

Paragrafo I - Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

Art. 425 - Reclutamento del personale docente
Art. 426 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

Paragrafo II - Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento

Art. 427 - Reclutamento del personale docente
Art. 428 - Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

Paragrafo III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

Art. 429 - Reclutamento del personale direttivo
Art. 430 - Reclutamento del personale ispettivo
Art. 431 - Prove d'esame e valutazione dei titoli
Art. 432 - Rinvio

Sezione VI - Norme sulle commissioni di concorso

Art. 433 - Incompatibilità
Art. 434 - Esonero dall'insegnamento
Art. 435 - Norma comune sulle procedure concorsuali

Sezione VII - Nomine in ruolo

Art. 436 - Nomina ed assegnazione della sede
Art. 437 - Nomina in prova e decorrenza della nomina
Art. 438 - Prova
Art. 439 - Esito sfavorevole della prova
Art. 440 - Anno di formazione

Sezione VIII - Organici

Art. 441 - Istituzione delle cattedre e posti orario
Art. 442 - Dotazioni organiche
Art. 443 - Dotazioni organiche dei posti di sostegno
Art. 444 - Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
Art. 445 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
Art. 446 - Organici del personale educativo

CAPO III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 447 - Disciplina contrattuale
Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente
Art. 449 - Congedo ordinario
Art. 450 - Congedi straordinari e aspettative
Art. 451 - Organi competenti a disporre congedi e aspettative
Art. 452 - Proroga eccezionale dell'aspettativa

Sezione II - Utilizzazione ed esoneri

Art. 453 - Incarichi e borse di studio
Art. 454 - Attività artistiche e sportive
Art. 455 - Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo
Art. 456 - Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola
Art. 457 - Scambio di docenti con altri Paesi
Art. 458  -  Mantimento ad esaurimento
Art. 459  -  Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie

Sezione III  -  Mobilità del personale direttivo e docente

Paragrafo I  -  Norme generali

Art. 460  -  Trasferimenti a domanda e d'ufficio
Art. 461 -  Norme procedurali

Paragrafo II  -  Mobilità a domanda

Art. 462  -  Trasferimenti
Art. 463  -  Tabella di valutazione
Art. 464  -  Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
Art. 465  -  Trasferimenti provinciali e interprovinciali
Art. 466  -  Trasferimenti annuali

Paragrafo III - Mobilità d'ufficio

Art. 467 - Trasferimenti d'ufficio
Art. 468 - Trasferimento per incompatibilità ambientale
Art. 469 - Organi competenti

Paragrafo IV - Passaggi

Art. 470 - Mobilità professionale
Art. 471 - Passaggi di cattedra e di presidenza
Art. 472 - Passaggi di ruolo
Art. 473 - Corsi di riconversione professionale
Art. 474 - Organi competenti

Paragrafo V - Assegnazioni provvisorie

Art. 475 - Assegnazioni provvisorie di sede
Art. 476 - Organo competente

Paragrafo VI - Disposizioni particolari

Art. 477 - Incarichi di presidenza
Art. 478 - Sostituzione docenti assenti
Art. 479 - Docenti in soprannumero
Art. 480 - Inquadramenti in profili professionali amministrativi
Art. 481 - Sostegno
Art. 482 - Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
Art. 483 - Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista

Paragrafo VII - Contenzioso amministrativo

Art. 484 - Ricorso

Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

Art. 485 - Personale docente
Art. 486 - Personale direttivo
Art. 487 - Passaggio ad altro ruolo
Art. 488 - Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo
Art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento
Art. 490 - Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici

Sezione V - Doveri

Art. 491 - Orario di servizio dei docenti

CAPO IV - Disciplina

Sezione I - Sanzioni disciplinari

Art. 492 - Sanzioni
Art. 493 - Censura
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi 198
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
Art. 498 - Destituzione
Art. 499 - Recidiva
Art. 500 - Assegno alimentare
Art. 501 - Riabilitazione

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 502 - Censura e avvertimento
Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
Art. 504 - Ricorsi
Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione
Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
Art. 507 - Rinvio
Art. 508 - Incompatibilità

CAPO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Sezione I - Cessazioni

Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età
Art. 510 - Dimissioni
Art. 511 - Decadenza
Art. 512 - Dispensa dal servizio
Art. 513 - Organi competenti

Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art. 514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
Art. 515 - Restituzione ai ruoli di provenienza
Art. 516 - Riammissione in servizio

Sezione III - Norme finali

Art. 517 - Applicabilità
Art. 518 - Collocamento fuori ruolo
Art. 519 - Regioni a statuto speciale

CAPO VI - Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione I - Supplenze

Art. 520 - Supplenze annuali
Art. 521 - Supplenze temporanee
Art. 522 - Compilazione delle graduatorie provinciali
Art. 523 - Valutazione dei servizi

Sezione II - Contenzioso amministrativo

Art. 524 - Ricorsi
Art. 525 - Commissione per i ricorsi

Sezione III - Retribuzione ed assenze

Art. 526 - Retribuzione
Art. 527 - Retribuzione supplenze annuali
Art. 528 - Retribuzione supplenze temporanee
Art. 529 - Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
Art. 530 - Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio
Art. 531 - Mandato parlamentare e amministrativo
Art. 532 - Altri congedi
Art. 533 - Computo congedi e assenze
Art. 534 - Organo competente

Sezione IV - Disciplina

Art. 535 - Sanzioni
Art. 536 - Applicazione delle sanzioni
Art. 537 - Effetti delle sanzioni
Art. 538 - Procedure
Art. 539 - Procedimenti penali
Art. 540 - Ricorsi

Sezione V - Norma finale e di rinvio

Art. 541 - Norma finale e di rinvio

TITOLO II  -  PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

CAPO I - Aree funzionali  -  ruoli

Art. 542 - Rinvio alla contrattazione
Art. 543 - Aree funzionali
Art. 544 - Ruoli
Art. 545 - Qualifiche funzionali
Art. 546 - Profili professionali
Art. 547 - Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali
Art. 548 - Organici
Art. 549 - Consiglio di amministrazione provinciale

CAPO II - Reclutamento

Art. 550 - Disciplina regolamentare
Art. 551 - Accesso ai ruoli della V qualifica
Art. 552 - Concorsi per titoli ed esami
Art. 553 - Concorso per titoli
Art. 554 - Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
Art. 555 - Commissioni
Art. 556 - Norme particolari di accesso
Art. 557 - Concorsi riservati
Art. 558 - Concorsi per l'estero
Art. 559 - Nomina in ruolo
Art. 560 - Adempimenti degli immessi in ruolo

CAPO III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 561 - Rinvio alla contrattazione
Art. 562 - Congedo ordinario
Art. 563 - Congedi straordinari e aspettative
Art. 564 - Proroga eccezionale dell'aspettativa

Sezione II - Mobilità

Art. 565 - Mobilità professionale nel comparto
Art. 566 - Trasferimenti
Art. 567 - Trasferimento d'ufficio
Art. 568 - Assegnazione provvisoria

Sezione III - Riconoscimento dei servizi

Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
Art. 570 - Periodi di servizio utili al riconoscimento

Sezione IV - Orario

Art. 571 - Orario di servizio
Art. 572 - Tempo parziale

Sezione V - Disposizioni particolari

Art. 573 - Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
Art. 574 - Responsabilità patrimoniale

CAPO IV - Disciplina

Art. 575 - Sanzioni disciplinari
Art. 576 - Procedimento disciplinare
Art. 577 - Commissione di disciplina provinciale
Art. 578 - Composizione della commissione di disciplina provinciale

CAPO V - Utilizzazione e dimissioni

Art. 579 - Utilizzazione in altri compiti o funzioni
Art. 580 - Dimissioni

TITOLO III  -  PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

Art. 581 - Supplenze annuali
Art. 582 - Supplenze temporanee
Art. 583 - Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali
Art. 584 - Requisiti culturali e deroghe
Art. 585 - Precedenze
Art. 586 - Ricorsi
Art. 587 - Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro
Art. 588 - Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo
Art. 589 - Modelli viventi

TITOLO IV  -  NORME COMUNI AL PERSONALE

CAPO I - Diritti sindacali

Art. 590 - Libertà sindacali
Art. 591 - Aspettative sindacali e trattamento economico
Art. 592 - Permessi sindacali
Art. 593 - Spazi e sedi
Art. 594 - Ritenute per contributi sindacali
Art. 595 - Trattenute per scioperi brevi
Art. 596 - Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 597 - Commissioni provinciali e regionali

CAPO II - Trattamento di quiescenza e previdenza

Art. 598 - Trattamento di quiescenza
Art. 599 - Trattamento di previdenza
Art. 600 - Competenze in materia di quiescenza
Art. 601 - Tutela dei soggetti portatori di handicap

CAPO III - Trattamento di servizio

Art. 602 - Trattamento economico

TITOLO V  -  VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO

CAPO I - Norma finale

Art. 603 - Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico
Art. 604 - Rinvio

PARTE IV  -  ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE

TITOLO I  -  ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE

Art. 605 - Competenze del Ministero della pubblica istruzione
Art. 606 - Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
Art. 607 - Ministro
Art. 608 - Sottosegretari di Stato
Art. 609 - Gabinetto del Ministro e segreterie particolari
Art. 610 - Dirigenti
Art. 611 - Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale
Art. 612 - Consiglio di amministrazione  -  organi competenti in materia disciplinare
Art. 613 - Ufficio scolastico regionale
Art. 614 - Provveditorato agli studi
Art. 615 - Personale
Art. 616 - Riorganizzazione degli uffici
Art. 617 - Regione Valle d'Aosta
Art. 618 - Provincia di Trento
Art. 619 - Provincia di Bolzano
Art. 620 - Regione siciliana
Art. 621 - Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo
Art. 622 - Disposizioni particolari

TITOLO II  -  ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 623 - Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale
Art. 624 - Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica

PARTE V  -  SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

TITOLO I - ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 625 - Istituzioni scolastiche ed educative  -  Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
Art. 626 - Amministrazione, coordinamento e vigilanza

CAPO II - Scuole ed istituzioni educative statali

Art. 627 - Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali
Art. 628 - Acquisto o costruzione degli edifici
Art. 629 - Ordinamento
Art. 630 - Insegnamento religioso
Art. 631 - Libri di testo
Art. 632 - Contributi degli alunni

CAPO III - Scuole non statali

Art. 633 - Concorso al mantenimento delle scuole non statali
Art. 634 - Riconoscimento delle scuole non statali
Art. 635 - Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali

CAPO IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Art. 636 - Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica
Art. 637 - Programmi, esami, titoli di studio
Art. 638 - Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli Affari Esteri

TITOLO II - PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE

CAPO I - Destinazione all'estero

Art. 639 - Contingenti del personale da destinare all'estero
Art. 640 - Selezione e destinazione all'estero del personale
Art. 641 - Composizione delle commissioni giudicatrici
Art. 642 - Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo
Art. 643 - Durata massima di permanenza all'estero
Art. 644 - Periodi minimi di permanenza all'estero
Art. 645 - Rapporti informativi
Art. 646 - Richiamo per ragioni di servizio
Art. 647 - Assegnazione alle sedi metropolitane
Art. 648 - Divieto di assunzione di personale precario
Art. 649 - Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
Art. 650 - Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra
Art. 651 - Supplenze di insegnamento

CAPO II - Situazioni particolari

Art. 652 - Comando
Art. 653 - Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano
Art. 654 - Personale non docente da assumere per speciali esigenze
Art. 655 - Legge regolatrice dei contratti
Art. 656 - Norme applicabili al personale A.T.A.

CAPO III - Trattamento giuridico ed economico

Art. 657 - Corresponsione della retribuzione metropolitana
Art. 658 - Assegni di sede
Art. 659 - Aumenti per situazione di famiglia
Art. 660 - Alloggi demaniali all'estero
Art. 661 - Indennità di sistemazione
Art. 662 - Contributo spese per abitazione
Art. 663 - Provvidenze scolastiche
Art. 664 - Spese di viaggio per congedo
Art. 665 - Viaggi di trasferimento
Art. 666 - Trasporto degli effetti
Art. 667 - Trasporto per aereo o automezzo
Art. 668 - Trattamento del personale con comando annuale
Art. 669 - Viaggi di servizio
Art. 670 - Modalità di pagamento delle competenze
Art. 671 - Trattamento economico durante i congedi. Aspettative
Art. 672 - Rinvio
Art. 673 - Valutazione del servizio prestato all'estero
Art. 674 - Personale in servizio all'estero presso le Scuole Europee
Art. 675 - Sanzioni disciplinari
Art. 676 - Norma di abrogazione

 

Tabella n. 1
Tabella n. 2
Tabella n. 3

 

PARTE I  -  NORME GENERALI

TITOLO II  -  RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO

CAPO I - Razionalizzazione della rete scolastica

Art. 51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.
4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati.

Art. 52 - Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.
2 Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.

CAPO II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica

Art. 53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali

1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Art. 54 - Istituzione delle scuole materne

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Art. 55 - Istituzione delle scuole elementari

1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto dall'articolo 51 .
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5000 posti.

Art. 56 - Istituzione delle scuole medie

1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, né possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreché vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 57 - Istituzione dei ginnasi - licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali

1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 58 - Istituzione delle scuole magistrali

1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.

Art. 59 - Istituzione degli istituti tecnici

1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalità e ordinamenti speciali determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.

Art. 60 - Istituzione degli istituti professionali

1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.

3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni all'ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 61 - Istituzione degli istituti d'arte

1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell'istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.

Art. 62 - Istituzione dei licei artistici

1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.

Art. 63 - Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle atti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche

1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 217.

2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza di Bologna», «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

CAPO III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico

Sezione I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista

Art. 64 - Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità

1. L'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei minorati della vista.

Art. 65 - Convitto  -  scuole annesse  -  strutture

1. All'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi dotato di personalità giuridica, un convitto di educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.

Art. 66 - Funzionamento. Ammissione. Personale

1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'istituto «Augusto Romagnoli».
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale di specializzazione «Augusto Romagnoli» e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti tecnico -pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.

Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti

Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per non vedenti

1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per Sordomuti «A. Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al comma 1 è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.

Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia

Art. 68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia  -  Ammissione   -  Titoli

1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.
3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.

Art. 69 - Regolamento

1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Art. 70 - Organico

1. L'organico della scuola è costituito secondo la seguente tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilità e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione
Non si dà luogo all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
3. L'insegnamento medico professionale è conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario può essere affidato - a giudizio della presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.

Art. 71 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

CAPO IV - Formazione delle classi e delle sezioni

Art. 72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con numero di alunni di regola superiore a 23. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni
3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgono alunni portatori di handicap.

Art. 73 - Piano concernente il rapporto allievi - classi

1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformità al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

CAPO V - Calendario scolastico

Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
(modificato dal DL 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352)

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1.

Art. 75 - Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche

1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di detti istituti.

 

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO I  -  LA SCUOLA MATERNA STATALE

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna

Art. 99 - Finalità e caratteri

1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni.
3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.

Art. 100 - Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell'età di cui all'articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.

Art. 101 - Formazione delle sezioni

1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

Art. 102 - Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati

1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e seguenti.

Art. 103 - Direzione della scuola materna statale

1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici

1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.
2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti.
3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491.
4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio.
5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto dall'articolo 455.

Art. 105 - Orientamenti delle attività educative

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. E' garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal comma 1.

Art. 106 - Piano annuale delle attività educative

1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all'articolo 46 è predisposto e adottato il piano annuale delle attività educative.

Art. 107 - Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia

1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n.1014 del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

Art. 108 - Assistenza scolastica

1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

 

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO III  -  LA SCUOLA ELEMENTARE

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare

Art. 118 - Finalità

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

Art. 119 - Continuità educativa

1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
3. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

Art. 120 - Circoli e direttori didattici

1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.

Art. 121 - Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti

1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola elementare, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo n. 443.

Art. 122 - Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4.

Art. 123 - Programmi didattici

1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343.

Art. 124 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 125 - Insegnamento di una lingua straniera

1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

Art. 126 - Attività integrative e di sostegno

1. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in situazione di handicap.
3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.
4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 127 - Docenti di sostegno

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7 .
2. La programmazione dell'attività didattica si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarietà dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.
6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti corresponsabili nella attività didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei docenti.

Art. 129 - Orario delle attività didattiche

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.

Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo

1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il tempo-mensa;
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.

Art. 131 - Orario di insegnamento

1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

Art. 132 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente della repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attività di aggiornamento.
6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Art. 133 - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità

1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell'ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.
8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 è abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. E' fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

Art. 134 - Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche.

CAPO II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno

Art. 135 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena

1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 , negli istituti penitenziari, la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari è istituito, un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72 , si provvede in conformità delle disposizioni che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

Art. 136 - Scuole reggimentali

1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
2. L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 137 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero.

Art. 138 - Riconoscimento del grado di cultura

1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.

CAPO III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato

Art. 139 - Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.

Art. 140 - Scuole elementari annesse all'Istituto Augusto Romagnoli

1. Presso l'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi.
2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.

Art. 141 - Scuole per alunni non vedenti e sordomuti

1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

Art. 142 - Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato

1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.

CAPO IV - Itinerario scolastico

Art. 143 - Iscrizione alla prima classe

1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni.
2. Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.
3. All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui all'articolo 117.

Art. 144 - Valutazione e scheda personale degli alunni

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.
3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 126.
4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.
5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima

1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.
3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

Art. 146 - Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione

1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 147 - Esami di idoneità

1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Art. 148 - Esame di licenza elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe.
3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.

Art. 149 - Valore della licenza

1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.

Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza

1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche

Art. 151 - Adozione libri di testo

1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse.

Art. 152 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.

Art. 154 - Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.

Art. 155 - Divieto di adozione libri di testo

1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.

Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

Art. 157 - Divieto commercio libri di testo

1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

Art. 158 - Biblioteche scolastiche

1. Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici

Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni

1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

Art. 160 - Contributi dello Stato

1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

 

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO IV  -  LA SCUOLA MEDIA

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media

Art. 161 - Finalità e durata della scuola media

1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Art. 163 - Direzione degli istituti

1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.

Art. 164 - Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.

Art. 165 - Piano di studi

1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti: religione con la particolare disciplina di cui all'articolo 309 e seguenti; italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica; educazione tecnica; educazione musicale.
2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 166 - Programmi e orari di insegnamento

1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui all'articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le seguenti esigenze: (N.d.R.)
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica e delle lingue straniere;
b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.
4. Previo accertamento delle possibilità locali possono essere organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.
5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le modalità di organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di sostegno ad esse affidate, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersene il funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed all'interscuola.
6. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con il funzionamento della scuola di cui all'articolo 491.

Art. 167 - Attività integrative e di sostegno

1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
5. Le attività previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell'articolo 165, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Art. 168 - Piano annuale della attività scolastica

1. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

CAPO II - Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno

Art. 169 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

Art. 170 - Integrazione di corsi di formazione professionale

1. Per le attività didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall'articolo 82.

Art. 171 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena

1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.

Art. 172 - Recupero scolastico di tossicodipendenti

1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 , entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.

CAPO III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali

Art. 173 - Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria é impartita all'interno dei singoli istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.

Art. 174 - Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica la funzione di direzione è svolta dal preside dell'istituto o dal direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.

Art. 175 - Scuole medie per non vedenti o sordomuti

1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

CAPO IV - Itinerario scolastico

Art. 176 - Iscrizione alla prima classe

1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
3. Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Art. 177 - Valutazione e scheda personale dell'alunno

1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima

1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

Art. 179 - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 180 - Esami di idoneità

1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.

Art. 181 - Norme sullo svolgimento degli esami

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.

Art. 182 - Ripetenza

1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.

Art. 183 - Ammissione all'esame di licenza

1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.
3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.

Art. 184 - Sede e sessione unica dell'esame di licenza

1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Art. 185 - Esame di licenza e commissione esaminatrice

1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.
2. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma 1.
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza é composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano forma di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione é nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di «ottimo», «distinto», «buono», «sufficiente», e in caso di esito negativo con la dichiarazione non licenziato.
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

Art. 186 - Valore della licenza

1. L'esame di licenza media é esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 187 - Rilascio diplomi e attestati

1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi é minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza é sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non é fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media é gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, é del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

CAPO V - Libri di testo

Art. 188 - Adozione libri di testo

1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.

Art. 189 - Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 152.

CAPO VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato

1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

 

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO V  -  ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

CAPO I - Finalità ed ordinamento

Art. 191 - Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed ordinamento speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui il comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con l'espressione: «istituti e scuole di istruzione secondaria superiore».

CAPO II - Carriera scolastica degli alunni

Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in condotta. Gli studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'articolo 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.
5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull’efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del ministro della Pubblica Istruzione per l’assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all’estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

Art. 193 ter - Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Gli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l’anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva i propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell’ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, primo periodo e comma 3, può essere prevista un’articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all’articolo 193-bis, comma 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I ministri della Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo».

CAPO III - Esami finali

Art. 194 - Esami finali nella scuola magistrale
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami.

Art. 195 - Esami di qualifica

1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.

Art. 196 - Esami di licenza di maestro d'arte
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 197 - Esami di maturità

1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.
2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di maturità professionale e di maturità d'arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte.
3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'articolo 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d'arte applicata, e riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.
7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di maturità tecnica, professionale e d'arte applicata, può essere grafica o scritto-grafica, è indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 105, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso, il presidente può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.
13. A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione.
15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalità di cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell'assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo.

CAPO IV - Norme comuni a vari tipi di esame

Art. 198 - Commissioni di esame
(modificato dalla Legge 23.12.1994 n. 724)

1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi e nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1.
3. La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione è anche membro effettivo per i privatisti.
4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti categorie:
a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati;
c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;
e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di maturità. In caso di assoluta necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il criterio del settore scientifico - disciplinare attinente all'esame.
5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturità sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Dall’anno scolastico 1994-95 e fino all’entrata in vigore della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l’abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno.
6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5.
7. Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali, un membro può essere scelto dal Ministero tra gli estranei all'insegnamento, purché munito del titolo di studio attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnico professionali, in caso di necessita e di urgenza, si può prescindere dal requisito dell'abilitazione.
8. In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.
9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturità sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.
10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.

Art. 199 - Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte

1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, fermo restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si 'applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.

CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Art. 201 - Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale.

Art. 202 - Modelli viventi nei licei artistici

1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.

CAPO VI - Istituzioni educative

Art. 203 - Convitti nazionali

1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.

Art. 204 - Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile

1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3. L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi all'autorità vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.

CAPO VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare

Art. 205 - Regolamenti

1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli Istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'articolo 60, comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.

 

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

Art. 313 - Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Art. 315 - Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della stessa legge.
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'
articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni contenute nell'
articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.

Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

Art. 319 - Posti di sostegno

1. Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315 comma 3.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455 comma 1 e 2.

Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare

1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'
articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media

1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti

1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all'articolo 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all'
articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.

Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti

1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.
6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.
8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

Art. 324 - Scuole con particolari finalità

1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio

Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze

1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216 sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo 10 comma 2 lettera e) del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontario.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali, progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.

CAPO V - Norme sul diritto allo studio

Art. 327 - Interventi

1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

CAPO VI - Disciplina degli alunni

Art. 328 - Sanzioni disciplinari

1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista dall'articolo 19, lettera d), del vigente regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe.
3. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere e), f), g), h), i) del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
4. Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
5. Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi dell'articolo 19, lettera c) del regolamento richiamato nel comma 2 è ammesso ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere data notizia all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso, essi siano divenuti definitivi.
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori sono stabilite con regolamento.

CAPO VII - Norme particolari in materia di programmi

Art. 329 - Insegnamenti di discipline applicate alla pesca

1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresì che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.

Art. 330 - Educazione stradale

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle istituzioni di cui al comma 1; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.