Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Sommario
Art.
1- Finalità
Art. 2 -
Principi generali
Art. 3 -
Soggetti aventi diritto
Art. 4 -
Accertamento dell'handicap
Art. 5 -
Principi generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 -
Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 -
Cura e riabilitazione
Art. 8 -
Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 -
Servizio di aiuto personale
Art. 10 -
Interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità
Art. 11 -
Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 -
Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 -
Integrazione scolastica
Art. 14 -
Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 -
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 -
Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17 -
Formazione professionale
Art. 18 -
Integrazione lavorativa
Art. 19 -
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 -
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
Art. 21 -
Precedenza nell'assegnazione di sede
Art. 22 -
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 -
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative
Art. 24 -
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 -
Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 -
Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 -
Trasporti individuali
Art. 28 -
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 -
Esercizio del diritto di voto
Art. 30 -
Partecipazione
Art. 31 -
Riserva degli alloggi
Art. 32 -
Agevolazioni fiscali
Art. 33 -
Agevolazioni
Art. 34 -
Protesi e ausili tecnici
Art. 35 -
Ricovero del minore handicappato
Art. 36 -
Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 -
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
Art. 38 -
Convenzioni
Art. 39 -
Compiti delle regioni
Art. 40 -
Compiti dei comuni
Art. 41 -
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
Art. 42 -
Copertura finanziaria
Art. 43 -
Abrogazioni
Art. 44 -
Entrata in vigoreArt.
44 - Entrata in
Fine documento
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della
Repubblica
Promulga la seguente legge
Art.
1- Finalità
1. La Repubblica:
a)
garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove
le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali,
c) persegue il
recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed
economica della persona handicappata;
d) predispone
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della
persona handicappata.
Art.
2 - Principi generali
1. La presente legge
detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 5.
Art.
3 - Soggetti aventi diritto
1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona
handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione
alla natura e alla consistenza delle minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge
si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o
da accordi internazionali.
Art.
4 - Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
Art.
5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle
cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione
dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a)
sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale
e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni
pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e
consapevoli della ricerca;
b) assicurare la
prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la
ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire
l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il
recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare
e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla
famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e
sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle
possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella
società;
e) assicurare nella
scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della
famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali
capacità;
f) assicurare la
prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo
del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della minorazione e per ridurre e superare i danni della
minorazione sopraggiunta;
g) attuare il
decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando
il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base
degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla
persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e
psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi
tecnici, prevedendo nei casi strettamente necessari e per il periodo
indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche
attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la
cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è
colpito;
l) garantire il
diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della
circoscrizione territoriale;
m) promuovere il
superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art.
6 - Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per
la prevenzione e la diagnosi prenatale precoce delle minorazione si attuano nel
quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni.
2. Le regioni,
conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a)
l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle
varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione
del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della
partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e
la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che
possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la
consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle
malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici,
sensoriali di neuromotulesioni.
e) il controllo
periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali
patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza
intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo
neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e
l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento
dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le
modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme
di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere
l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di
prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il
coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause
invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo
giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento
del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale,
con le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi
informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la
nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di
lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art.
7 - Cura e riabilitazione
1. La cura e la
riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che
prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le
abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione
di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il
Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate
assicura:
a) Gli
interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o
presso centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale
di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);
b) La fornitura e la
riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici
necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art.
8 - Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e
l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a)
interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e
sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della
normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare
in cui è inserita;
b) servizi di aiuto
personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale;
c) interventi diretti
ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o
superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che
rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della
persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e
tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e
alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non
docente;
e) adeguamento delle
attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e
sociali;
f) misure atte a
favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
g) provvedimenti che
assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la
organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e
inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e
sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali
inseriti nei centri abitati per favorire la deistitusionalizzazione e per
assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o
adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a
persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto
l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano
idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di
attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in
continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
Art.
9 - Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di
aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie
locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai
cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale
non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi
o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di
aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali
esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a)
coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi
della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età
superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività
volontaria;
c) organizzazioni di
volontariato.
3. Il
personale indicato alle lettere a), b), c), del comma 2, deve avere una
formazione specifica.
4. Al personale di
cui alla lettera b) del comma 2, si estende la disciplina dettata dall'art. 2,
comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.
10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità
1. I comuni, anche
consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare
con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto
alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge
4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone con handicap in situazioni di gravità.
2. Le strutture di
cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8
sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica
di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al
comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere
della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali,
alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi
da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte
negli albi regionali.
4. Gli interventi di
cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche
mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la
collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei
progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili
da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai
commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree
vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno
dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art.
11 - Soggiorno all'estero per cure
1. Nei casi in cui
vengono concesse le deroghe di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della
sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989 ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia
previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione
centrale presso il Ministero della sanità di cui all'art. 8 del decreto del
Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base dei criteri
fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono
disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art.
12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a
3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il
diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni
di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4. L'esercizio del
diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione
dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un
profilo dinamico-funzionale
ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun
grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione
del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli
operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche
per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico.
7. I compiti
attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le
modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5 primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo
dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della
scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori
handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e
l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non
versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata da ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali,
nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente
articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale
in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza
acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la
guida di personale esperto.
Art.
13 - Integrazione scolastica
1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando
quando previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e
successive modificazioni, anche attraverso:
a) la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per
la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, all'attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché
a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attività coordinate;
b) la dotazione alle
scuole alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c) la programmazione
da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia
alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle
università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non
udenti.
e)
la sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per
le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali
possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento
degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di
avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3. Nelle scuole di
ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli
enti di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di
sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto
per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola
secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di
sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera
e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di
sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti.
Art.
14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della
pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale
docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica
degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede altresì:
a)
all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno della prima classe
della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione
dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla
programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire le
continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo
superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti
gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di
classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I
piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai senti dell'art. 4
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto art. 4, comma 3, della legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4, deve
essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel
qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del
corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 341
del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigenti per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea,
insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed
elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di
sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito
della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento
delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può
essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati
con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami
e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima
applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle
scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni,
al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'art.
65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in
posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati.
7. Gli accordi di
programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo
svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole,
delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani di
educativi e di recupero individualizzati.
Art.
15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni
ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da un
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola
utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270 e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale
nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni
circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative
educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro
di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli
studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali
e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione
degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione
e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra
attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il
presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli
articoli 13, 39 e 40.
Art.
16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione
degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del
piano educativo individualizzato, per i quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
2. Nella scuola
dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al
comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della
scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite
prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni
handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili
loro necessari.
5. Il trattamento
individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è
consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col
docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito
eventualmente il consiglio dipartimentale.
Art.
17 - Formazione professionale
1. Le regioni, in
attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e
8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di
formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli
allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività
specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i
sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di
formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della
persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi
specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di
formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in
grado di frequentare corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri
di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi
finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati
dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi
pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione
professionale di cui all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che
abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di
frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel
quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando
quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845
del 1978, una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro
in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative
territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e
procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
18 - Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano
l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni,
cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato,
associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a
favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi
regionali sono:
a)
avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del
codice civile;
b) garantire idonei
livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza
operativa.
3. Le
regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei
comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane
e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati
da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione
all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni
di cui all'art. 38.
6 . Le regioni
possono provvedere con le proprie leggi:
a) a
disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al
posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli
incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini
dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone
handicappate.
Art.
19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa
dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le
disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni,
devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazioni
psichica, i quali abbiano la capacità lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica e psichica. La capacità
lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge,
integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art.
20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
1. La persona
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di
partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art.
21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazione
iscritta alle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice
di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta paritaria tra le sedi
disponibili.
2. I soggetti di cui
al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art.
22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini
dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione
di sana e robusta costituzione fisica.
Art.
23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative
1. L'attività e la
pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazioni alcuna. Il
Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la
concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i
comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e di connessi servizi
da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni
demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.
13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni
autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti
ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
5. Chiunque,
nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone
handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno
a sei mesi.
Art.
24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere
edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni,
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, della citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1°
giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e
successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le
medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della
citata legge n. 13 del 1989 non possono venire concesse, per il mancato rilascio
del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come
definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni
al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e
aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo
comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il
certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere
pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma
20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del
progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di
modifica di destinazione d'uso di edifici e luoghi pubblici o aperti al pubblico
è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del
certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica
delle conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere
realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità
dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per
l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20,
della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia
utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9. I piani di cui
all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito della
complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli
enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota
almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano
i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata
legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del
1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
Art.
25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti
a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonica anche
mediante istallazione di decodificatori e di apparecchiature complementari,
nonché l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di
rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di
servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la
ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art.
26 - Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni
disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per
consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei
servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni
assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di
trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei
mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano,
nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle
infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare
anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi
alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino
alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i
servizi già istituiti. I piani si mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti
dai comuni.
4. Una quota non
inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore
dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione
delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile
appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla
base dell'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei Trasporti
provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed
extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della
presente legge.
6. Sulla base dei
piani regionali e della verifica delle funzionalità dei prototipi omologati di
cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto
contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi
di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art.
27 - Trasporti individuali
1. A favore dei
titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità
motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la
modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario,
nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1
dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole:
"titolari di patente F"e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le
seguenti "anche prodotti in serie";
3. Dopo il comma 2
dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
«2-bis. Il
beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la
patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al
versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta
relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».
4. Il comitato
tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 4, comma 1,
della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle
associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su
proposta del Comitato di cui all'art. 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie
locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un
apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad
erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.
Art.
28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni
assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia
nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli
realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di
cui all'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul
parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al
comma 1.
Art.
29 - Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di
consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico
in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio
elettorale.
2. Per rendere più
agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre
giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei
certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore
di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad
esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere
iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale
dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione del presidente del seggio nel
quale egli ha assolto tale compito.
Art.
30 - Partecipazione
1. Le regioni per la
redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona
handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la
partecipazione dei cittadini interessati.
Art.
31 - Riserva degli alloggi
1. All'art. 3, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«r-bis)
dispone una riserva dei finanziamenti complessivi per la concessione di
contributi in conto capitale a comuni, Istituti, autonomi case popolari,
imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o
per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze
di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte
o impedite capacità motorie».
2. Il contributo di
cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal
Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case
popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni
sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di
vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico.
3. Il contributo di
cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma,
direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano
interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per
l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone
handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni
presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono
tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione
utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera
r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art.
32 - Agevolazioni fiscali
1. Le spese mediche e
quelle di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente
invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede
il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che
questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito
complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile, purchè dalla documentazione risulti
chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché
invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
Art.
33 - Agevolazioni
1. La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1,
hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2. I soggetti di cui
al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni dal periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al
compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap
in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente,
hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di
gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui
ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata
legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del
medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui
convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
6. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad
altra sede.
7. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappati in situazione di gravità.
Art.
34 - Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del
Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella
revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al
terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art.
35 - Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di
ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a
carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato
l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983,
n. 184.
Art.
36 - Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui
agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i
delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del
codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti
penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile
del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la
persona handicappata o un suo familiare.
Art.
37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di
grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto
le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze
terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso
dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
Art.
38 - Convenzioni
1. Per fornire i
servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la loro
competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'art. 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di
associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di
assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, semprechè siano idonee
per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite
convenzioni.
2. I comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza
di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire
cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza
fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettera h), i) e l) dell'art. 8,
previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto
alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art.
39 - Compiti delle regioni
1. Le regioni possono
provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi
sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario
nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e
formativi-culturali.
2. Le regioni possono
provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
a) a
definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di
competenza dei comuni;
b) a definire,
mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle
prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi
sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione
di attrezzatura, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in
collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le
modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere,
tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e
di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione,
nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le
modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di
accesso ai servizi;
f) a disciplinare le
modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione
sociale di cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva
situazione di bisogno;
g) a disciplinare con
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto
personale;
h) ad effettuare
controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi
di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione
all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere
programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un
consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati
sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali
trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle
regioni medesime.
Art.
40 - Compiti dei comuni
1. I comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli
interventi sociali e sanitari previsti dalla legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti
comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le
modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi
sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operati nell'ambito territoriale
e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti,
da realizzare anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art.
41 - Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap
1. Il Ministro per
gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato
competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di
promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge
del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone
handicappate sono presentati previo concerto con il Ministero per affari
sociali. Il concerto con il Ministero per gli affari sociali è obbligatorio per
i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire
l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap.
4. Il Comitato è
composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri
dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e per
gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare.
5. Il comitato è
convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al
Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il comitato si
avvale di:
a) tre
assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dalle
province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989,
n. 418;
b) tre rappresentanti
degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie
locali;
c) cinque esperti
scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgono
attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro
famiglie;
d) tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il
Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso
rappresentate.
8. Il Ministro per
gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap
in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti
i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente
legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è
presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato,
nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente
composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle
finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio di cui uno del
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per la funzione
pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati,
del Dipartimento degli affari sociali.
Art.
42 - Copertura finanziaria
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle
province autonome in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per
gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al
numero di abitanti.
3. A partire dal
terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della
proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri,
approvati dal Comitato di cui all'art. 41, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a
situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di
alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro
spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli
interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli
interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità
previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni
organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti
consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6,
lettera h).
6. E' autorizzata la
spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere
dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire
2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'art. 4;
b) lire 1 miliardo
per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti
dall'art. 11;
c) lire 4 miliardi
per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui
all'art. 12
d) lire 8 miliardi
per le attrezzature per le scuole di cui all'art. 13, comma 1, lettera b;
e) lire 2 miliardi
per le attrezzature per le università di cui all'art. 13, comma 1, lettera b;
f) lire 1 miliardi e
600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti
nelle università di cui all'art. 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi
per l'avvio della sperimentazione di cui all'art. 13 comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi
per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale
docente a sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'art.
13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e
538 milioni per la formazione di personale docente prevista dall'art. 14;
l) lire 2 miliardi
per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'art.15;
m) lire 5 miliardi
per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e
telefonici previsti all'art. 25;
n) lire 4 miliardi
per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai
sensi dell'art. 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che
lavorano, previsti dall'art. 33;
p) lire 50 milioni
per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'art.
41;
q) lire 42 miliardi e
512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno
1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui
al comma 1 del presente articolo.
7.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120
miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Provvedimenti in favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art.
43 - Abrogazioni
1. L'art. 230 del
testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'art. 415 del
regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi
secondo e terzo dell'art. 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art.
44 - Entrata in vigore
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.